STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA “SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTROMAGNETISMO”

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA “SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTROMAGNETISMO”

ART. 1 – Denominazione – Sede

  1. L’Associazione denominata “Società Italiana di Elettromagnetismo” ha sede in Roma, Via Eudossiana n. 18, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni dell’Università “La Sapienza” di Roma.
  2. La Direzione dell’Associazione può essere stabilita anche in luogo diverso dalla sede.

ART. 2 – Scopi associativi

  1. L’Associazione ha per scopo di promuovere, favorire e tutelare lo studio e il progresso dell’Elettromagnetismo in Italia con specifico riguardo alle sue applicazioni all’ingegneria. La Società Italiana di Elettromagnetismo, di seguito denominata Società, è un’associazione a carattere scientifico senza fini di lucro.
    2.Per la realizzazione degli scopi sociali, la Società si propone:
    a) di promuovere, coordinare e diffondere la ricerca nell’elettromagnetismo;
    b) di collaborare con istituzioni nazionali e internazionali attive in elettromagnetismo;
    c) di promuovere e gestire scuole e corsi di formazione, di organizzare riunioni scientifiche anche in collaborazione con altre associazioni o istituzioni;
    d) di favorire la costituzione di gruppi di studio e di cooperazione su problemi scientifici, teorici o applicativi, anche ai fini di consulenza verso altri enti;
    e) di favorire la partecipazione, anche attraverso sue strutture, a iniziative internazionali, in particolare dell’Unione Europea, riguardanti la ricerca in elettromagnetismo;
    f) di curare la pubblicazione di bollettini, riviste, atti scientifici e la realizzazione e gestione di un sito della rete Internet;
    g) di compiere tutti gli atti comunque utili alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

ART. 3 – Soci

  1. Tutte le persone fisiche attive nel settore dell’elettromagnetismo possono essere soci in una di queste categorie:
    a) socio ordinario;
    b) socio offshore;
    c) socio studente;
    d) socio a vita;
    e) socio onorario.
  2. L’iscrizione come socio ordinario viene approvata con riserva dal Presidente. L’approvazione con riserva ha validità fino al termine dell’anno in cui è stata disposta ed ha efficacia dal pagamento della quota sociale per l’anno in corso. Le iscrizioni con riserva vengono, entro la scadenza, esaminate dal Consiglio Scientifico che può confermarle come iscrizioni definitive, oppure respingerle con delibera motivata. L’iscrizione così confermata viene rinnovata in automatico di anno in anno, col solo obbligo del pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
  3. Per i soci offshore si applicano tutte le previsioni del comma 2, ad eccezione del pagamento della quota, che viene a tutti gli effetti sostituita dall’invio di una mail di conferma della iscrizione.
  4. L’iscrizione come socio studente può essere richiesta da studenti di Laurea Magistrale, dottorandi di ricerca e assegnisti di ricerca. Può inoltre essere richiesta da altre categorie individuate dal Consiglio Scientifico. La richiesta di iscrizione va appoggiata dal rappresentante della UdR a cui il nuovo socio afferirà, viene approvata con riserva dal Presidente. L’approvazione con riserva ha validità fino al termine dell’anno in cui è stata disposta ed ha efficacia dal pagamento della quota sociale per l’anno in corso. Le iscrizioni con riserva vengono, entro la scadenza, esaminate dal Consiglio Scientifico che può confermarle oppure respingerle. L’iscrizione così confermata viene rinnovata in automatico di anno in anno, col solo obbligo del pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, fino al

31 dicembre dell’anno in cui termina la qualifica che da diritto a tale iscrizione. Durante questo anno il socio studente ha facoltà di richiedere un prolungamento della iscrizione come studente con la procedura usata inizialmente. Il Consiglio Scientifico deve fissare una quota annuale ridotta per i soci studenti.

  1. I soci ordinari che vanno in quiescenza, o che sono già in quiescenza, possono chiedere al Consiglio Scientifico la trasformazione del loro stato in quello di soci a vita, purché siano in regola col pagamento dell’anno in corso e dei due anni precedenti. Il passaggio di stato si perfeziona col pagamento di una quota speciale unica, e viene rinnovata automaticamente.
  2. Possono iscriversi alla SIEm come soci collettivi gli enti, gli istituti, i centri e i consorzi di ricerca e di formazione superiore pubblici, privati o misti e le imprese. Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente dell’Associazione, e istruite dal Consiglio Direttivo, sono approvate dal Consiglio Scientifico.
  3. Possono essere soci onorari le persone che hanno raggiunto un’eminente posizione nella scienza e nella tecnologia elettromagnetiche. Il numero dei soci onorari non può superare il 15% delle Unità di ricerca di cui all’art. 4.
  4. Fatte salve le precisazioni e le attribuzioni di cui a questo e agli articoli che seguono del presente Statuto, tutti i soci hanno pari diritti all’interno dell’Associazione.
  5. Tutti i soci hanno diritto di chiedere una trasformazione della loro categoria, con la stessa procedura richiesta per la prima iscrizione in quella categoria.

ART. 4 – Unità di ricerca

  1. L’Associazione è organizzata in Unità di ricerca ordinarie o aggregate.
  2. L’Unità di ricerca ordinaria è costituita dall’insieme di soci ordinari che svolgono la loro attività scientifica presso o in collaborazione con una stessa struttura universitaria o istituto pubblico di ricerca. Ogni Unità di ricerca ordinaria designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio Scientifico, di cui al successivo art. 11; la nomina è comunque rimessa al Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 10, il quale tuttavia, ove non venga eletto il designato dell’Unità di ricerca, deve darne motivazione. Il rappresentante dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
  3. Le Unità di ricerca aggregate sono costituite dai soci collettivi. Ogni Unità di ricerca aggregata designa il proprio rappresentante presso il Consiglio Scientifico, così come quelle ordinarie. Il rappresentante dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
  4. I soci collettivi non possono afferire ad alcuna Unità di Ricerca. Tutti gli altri soci possono afferire ad una sola Unità di Ricerca. La richiesta di afferenza ad una Unità di Ricerca, appoggiata dal relativo rappresentante in Consiglio Scientifico, va presentata:
    a) per i soci studenti all’atto della richiesta di iscrizione;
    b) per tutti gli altri soci dopo la conferma dell’iscrizione da parte del Consiglio Scientifico.
    5, Successivamente all’atto costitutivo, sono formalmente costituite, in conformità al presente Statuto, le Unità di ricerca già di fatto operanti.
  5. La costituzione di nuove Unità di ricerca, siano ordinarie o aggregate, è deliberata dall’Assemblea dei soci, di cui al successivo art. 9, su proposta del Consiglio Scientifico.

ART. 5 – Composizione e aggiornamento dell’Associazione

  1. I soci ordinari, studenti, onorari e collettivi iscritti al momenti di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto, permangono nel loro stato con le nuove prescrizioni. In particolare, i rappresentanti di UdR devono comunicare, per ciascun socio studente, l’anno in cui il socio perde la qualifica di socio studente. Il Consiglio Scientifico delibererà la cessazione della iscrizione per questi soci studenti.
  2. I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Scientifico.

ART. 6 – Quote sociali – Recesso ed esclusione dei soci

  1. L’entità delle quote annuali sono stabilite dal Regolamento interno, di cui al successivo art.
    1. Il rapporto associativo nei confronti di un singolo socio viene a cessare per dimissioni, morosità nel pagamento delle quote associative protrattasi per due anni consecutivi o a seguito di delibera motivata del Consiglio Scientifico.
  2. Il Consiglio Scientifico può inoltre proporre l’esclusione del socio, a qualunque categoria appartenga, la cui attività si renda incompatibile con gli interessi morali, scientifici o materiali della Associazione. I provvedimenti di esclusione sono adottati dall’Assemblea dei soci.

ART. 7 – Sezioni

1.I soci, che coltivano una medesima branca dell’elettromagnetismo, possono unirsi in Sezione. Ogni socio può aderire al massimo a tre Sezioni. Unità e Sezioni si prefiggono, nei rispettivi ambiti, gli scopi dell’Associazione.

  1. Le Sezioni eleggono, nel loro seno, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico. Il rappresentante dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
  2. L’attivazione di Sezioni è approvata dall’Assemblea sulla base di proposte motivate, preventivamente valutate da parte del Consiglio Scientifico. La modifica o la disattivazione di Unità o Sezioni è deliberata dall’Assemblea.

ART. 8 – Organi della Società

  1. Gli organi della Società sono: a) l’Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio Direttivo; c) il Consiglio Scientifico; d) il Presidente;

e) il Segretario;
f) il Tesoriere.

ART. 9 – Assemblea dei soci

  1. Tutti i soci di cui all’Art 3 comma 1 e i rappresentanti dei soci collettivi costituiscono nel loro insieme l’Assemblea dell’Associazione. Nelle riunioni dell’Assemblea tutti i soci hanno diritto a un voto.
  2. L’Assemblea dei soci:
    a) delibera la costituzione, modifica e disattivazione delle Unità di ricerca, siano ordinarie o aggregate, su proposta del Consiglio Scientifico;
    b) delibera la costituzione, modifica e disattivazione delle Sezioni;
    c) modifica l’atto costitutivo e lo Statuto;
    d) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
    e) su proposta del Consiglio Scientifico, nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
    f) approva i bilanci e le relazioni annuali;
    g) delibera l’esclusione dei soci.
  3. L’Assemblea si riunisce anche in luogo diverso dalla sede, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per approvare il bilancio della Società e la relazione annuale del Presidente e per trattare questioni scientifiche e sociali secondo l’ordine del giorno in precedenza stabilito e diffuso dal Presidente.
  4. È ammessa la possibilità per i partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci. In particolare è necessario che:
    a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
    d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza almeno della metà degli aventi diritto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  6. Per la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto è necessario in prima convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti i soci costituenti l’Assemblea, in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci costituenti l’Assemblea.
  7. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque o sette membri, inclusi il Presidente, che lo presiede, il Tesoriere e il Segretario. I membri sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Scientifico.
  2. Il Consiglio Direttivo, da intendersi quale vero e proprio Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, è l’organo di amministrazione, quindi assume tutti i provvedimenti relativi a qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione afferente la realizzazione degli scopi, che la legge o il presente Statuto non devolva alla competenza esclusiva dell’Assemblea. Esso:

a) cura l’amministrazione ordinaria e l’amministrazione straordinaria;
b) nomina i membri del Consiglio Scientifico designati dalle Unità di ricerca;
c) approva le domande di associazione, istruite dal Consiglio Scientifico;
d) nomina i soci onorari proposti dal Consiglio Scientifico;
e) predispone il Regolamento interno e le sue modifiche.

  1. Il Consiglio deve essere convocato allorquando ne facciano richiesta almeno due quinti dei suoi componenti indicando le materie da portare all’ordine del giorno; negli altri casi è convocato dal Presidente; le riunioni possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede.
  2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, compreso il Presidente.
  3. È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento telematico, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i Consiglieri. In particolare è necessario che:
    a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
    c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
    d) vengano indicati nell’avviso di convocazione le postazioni telematiche collegate a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.
  5. Qualora un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare, l’Assemblea, recepita la proposta del Consiglio Scientifico, provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva.
  6. È motivo di decadenza dal Consiglio Direttivo la decadenza dal Consiglio Scientifico.

ART. 11 – Consiglio Scientifico

  1. Il Consiglio Scientifico è formato dai rappresentanti delle Unità di ricerca in cui la Società è articolata, secondo le designazioni, ancorché non vincolanti, di cui al precedente art. 4; è inoltre costituito dai rappresentanti delle Sezioni, di cui all’art. 7, e dai soci onorari.
  2. Sono inoltre membri del Consiglio Scientifico i rappresentanti delle Sezioni.
  3. Il Consiglio Scientifico:
    a) indirizza e organizza le attività scientifiche della Società;

b) propone al Consiglio Direttivo la cooptazione dei soci onorari;
c) propone all’Assemblea la costituzione delle Unità;
d) formula pareri sulla costituzione delle Sezioni;
e) individua nel suo seno, fra i membri aventi voto deliberante, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, il Segretario e il Tesoriere. Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario e Tesoriere sono poi nominati dall’Assemblea sulla base delle designazioni, pur non vincolanti, del Consiglio Scientifico;
f) propone all’Assemblea l’esclusione di soci.

  1. Il Presidente, che sia rappresentante di un’Unità di ricerca, decade da tale carica. L’Unità interessata provvede a eleggere un nuovo rappresentante.

ART. 12 – Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società; cura che le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico abbiano pratica esecuzione; coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, prende tutte quelle iniziative atte a favorire il maggior sviluppo e potenziamento della Società stessa.
  2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto non più di due volte consecutive, salvo quanto disposto all’art. 13.

ART. 13 – Durata delle cariche

  1. Le cariche hanno durata di tre anni solari decorrenti dal 1 gennaio 2003; il primo mandato agli amministratori termina pertanto il 31 dicembre 2005, salvo che l’atto costitutivo non stabilisca una durata inferiore.
  2. Ove venga a cessare, per qualsiasi causa, un rappresentante di Unità di ricerca o di Sezione presso il Consiglio Scientifico, l’Unità di ricerca o la Sezione provvede alla sua sostituzione; nella successiva seduta il Consiglio Direttivo è chiamato a ratificare la nomina, con i poteri di cui al precedente art. 4.
  3. Il Presidente il cui primo mandato sia stato inferiore a 30 mesi potrà essere eletto per un terzo mandato consecutivo.

ART. 14 – Segretario

  1. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, dà diffusione agli atti e ne cura la conservazione.
  2. Il Segretario dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il mandato del Segretario decade comunque con quello dei Presidente.

ART. 15 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere predispone il bilancio per la sua approvazione e ogni atto amministrativo necessario per quanto disposto nell’art. 10, comma 3.
  2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il mandato del Tesoriere decade comunque con quello dei Presidente.

ART. 16 – Patrimonio della Società

1.Il patrimonio della Società è costituito dalle quote associative, da lasciti, donazioni e quanto altro venga destinato al patrimonio stesso per il raggiungimento dei suoi scopi. Esso è costituito altresì da proventi derivanti dall’organizzazione di congressi, seminari, corsi, ecc..
2.Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi a incremento del patrimonio devono essere depositate e gestite presso Istituti di credito riconosciuti.

ART. 17 – Anno finanziario e revisione dei conti

  1. L’anno finanziario della Società va dal 1 gennaio di ogni anno solare al 31 dicembre dello stesso anno.
  2. Per ciascun anno finanziario l’Assemblea dei soci nomina tre revisori dei conti, dei quali due effettivi e uno supplente, che riferiscono alla stessa Assemblea, entro l’anno successivo, sull’andamento finanziario della Società.

ART. 18 – Relazione annuale

  1. Non oltre il 31 marzo di ogni anno il Presidente trasmette ai soci una relazione sull’attività svolta dalla Società nell’anno solare precedente. Tale relazione è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

ART. 19 – Regolamento interno

  1. La Società ha un suo Regolamento per il funzionamento interno. Detto Regolamento e le sue eventuali modifiche sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

ART. 20 – Norma Finale

  1. L’Associazione è Ente non lucrativo ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460; pertanto ai sensi dell’art. 5 di detto decreto si conforma alle regole che seguono:
    a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte da legge;
    b) è obbligo di devolvere il patrimonio, nel caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96, salva diversa destinazione imposta da legge;
    c) le quote o contributi associativi sono intrasmissibili per atto fra vivi.